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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO.

 

Si REVOCA l’ordinanza n. 01/2011 prot. 447 del 10.01.2011,

lungo via Salvo D’Acquisto la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito riportato:

  1. prima di impegnare l’intersezione con Viale Don Minzoni, è fatto obbligo a tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza a coloro che transitano su tale strada;
  2. In corrispondenza del fronte civico 2 è istituito uno stallo destinato al carico e scarico delle merci, con divieto di sosta e rimozione forzata per le rimanenti categorie di veicoli, che interrompe il transito pedonale su di marciapiede per poi proseguire come da idonea segnaletica verticale da porro in loco;
  3. è istituita una zona a sosta regolamentata con disco orario con tempo massimo di ore 03 (tre), tra le ore 08,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali, nel tratto compreso tra il civico 23 sino a fronte civico 22 come da idonea segnaletica verticale da porre in loco;
  4. Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Castellanza è incaricato dell’apposizione della segnaletica prevista dalla presente Ordinanza; - La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l’affissione all’albo pretorio.
  5. L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada.
  6. Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento: - in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; in alternativa - ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
  7. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.