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Avviso pubblico: Aggiornamento Catasto Incendi Boschivi

 

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, si informa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il “Catasto Incendi Boschivi” presso il Settore Governo del Territorio. Con la medesima Deliberazione è stato adottato l’elenco dei soprasuoli percorsi dal fuoco con riportate le mappe catastali e l’elenco delle particelle catastali interessate degli eventi incendiari nell’anno 2023.
Con il presente avviso si rende noto che:

  • dalla data odierna e per 30 (trenta) giorni consecutivi, è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune l’elenco delle particelle catastali relativi a soprasuoli percorsi dal fuoco e l’individuazione cartografica delle stesse;
  • durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentareosservazioni da redigere in carta semplice mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, con invio a mezzo di servizio postale indicando il destinatario Comune diCastellanza (VA) – Viale delle Rimembranze n° 4, 21053 Castellanza (VA) - oppure a mezzo PEC all'indirizzo comune@pec.comune.castellanza.va.it

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 24.00 del giorno 11/10/2024, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione in quanto pervenute fuori temine.
Si ricorda che, che la Legge quadro, all’art.10 comma 1, stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio:

  • per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
  • per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, lacostruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, indata precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall’incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
  • per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente (…).

In allegato l'avviso e la deliberazione G.C. n. 61 del 28.08.2024