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Terre e rocce da scavo: indicazioni per riutilizzo

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Tempi
  5. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

Le terre e le rocce scavate e movimentate nei lavori di un cantiere, il cui avvio avviene nell'ambito di un procedimento DIA (Dichiarazione di Inizio di Attività) o di permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, possono essere considerate dei sottoprodotti adatti al riutilizzo anzichè dei dei rifiuti da smaltire. Il loro riutilizzo deve essere autorizzato dagli enti territoriali competenti e coordinato con l'iter edilizio.

Il Decreto Legge 69/2013 (convertito con modifiche nella Legge 98/2013) all'art. 41bis specifica le condizioni in base alle quali cui è possibile svolgere attività di recupero (cioè considerare i lmateriale come ssottoprodotto e non rifiuto) per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. Si tratta nello specifico:

  1. il produttore deve indicare in modo certo la destinazione dei materiali direttamente ad uno o piùsiti oppure a determinati cicli produttivi;
  2. i materiali di riuso destinati alla realizzazione di ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali non devono superare i valori soglia di concentrazioni inquinanti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 (colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV: vedi sotto) e non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
  3. in caso di destinazione ad un ciclo di produzione, l'uso dei materiali non deve determinare rischi per la salute nè variazioni quantitative o qualitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;
  4. nei casi sopraindicati, non deve essere necessario sottoporre i materiali a processi preventivi di trattamento oltre i normali processi lavorativi di cantiere.

Le terre e le rocce da scavo possono provenire anche da un altro sito rispetto a quello in cui si stanno svolgendo i lavori, purchè siano rispettate le prescrizioni sopra elencate e vi sia compatibiltà tra i siti di provenienza e destinazione. Chi riutilizza questi materiali deve indicare attraverso una dichiarazione in forma di autocertificazione le informazioni sui siti di produzione e destinazione, i tempi previsti per il riutilizzo e la qualità chimico fisica dei materiali da scavo, ovvero che che tutte le operazioni avvengono nel rispetto della legge.

L'autocertificazione deve essere presentata contestualmente alla DIA (o permesso di costruire).

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Governo del Territorio - ufficio Ecologia tel. 0331 526.213 e-mail ecologia@comune.castellanza.va.it - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.217 e-mail iramolini@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Isabella Ramolini.

 

Cosa occorre

La presentazione della "dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo" avviene contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA) o della richiesta di permesso di costruire e deve essere inviata al Comune e all'ARPA territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali da scavo. Si tratta di un'autocertificazione in carta libera con cui il proponente comunica una serie di dati relativi ai materiali di scavo tali da consentire ala verifica circa il rispetto delle condizioni di legge e cioè:

  • Sezione B: caratteristiche del sito di produzione (localizzazione, riferimenti catastali, destinazione urbanistica, autorizzazione ad eseguire lavori, dimensioni);
  • Sezione C: quando imateriali non vengono direttamente destinati al riutilizzo, caratteristiche dell'eventuale sito di deposito intermedio (che può essere il sito di produzione o quello di destinazione oppure un terzo sito di cui il proponente deve indicare la localizzazione, la proprietà, la gestione, il periodo di deposito);
  • Sezione D: dati sul sito di destinazione, sia nel caso che i materiali saranno destiti per un ciclo produttivo sia se verranno usati per recuperi, rimodellamenti, riempimenti ambientali;
  • Sezione E: tempi previsti per il riutilizzo;
  • Sezione F: qualità dei materiali da scavo (ovvero dichiarazione in merito al rispetto dei requisiti di legge).

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune, nell'ambito dell'iter edilizio, procede alla verifica delle dichiarazioni del richiedente. Se la verifica ha esito positivo, all'interno del permesso di costruire viene inserito il riferimento al riutilizzo mentre per quanto riguarda la DIA viene rilasciato una presa d'atto relativa allo svolgimento delle attività di verifica. In ogni caso la procedura dovrà concludersi prima della realizzazione degli scavi.

Il produttore deve inoltre confermare all'ARPA l'avvenuto utilizzo delle terre così come dichiarato nell'autocertificazione.

 

Quanto tempo ci vuole

La dichiarazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di riutilizzo.

 

Riferimenti normativi

Moduli e documenti