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comunicazione di cessione di fabbricato

  1. Che cos'è
  2. A chi rivolgersi
  3. Cosa occorre
  4. Note
  5. Norme, moduli e documenti

Che cos'è

L'art. 12 del Decreto Legislativo 59/78 (convertito il Legge 191/78) prevede che"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario".

La comunicazione deve essere effettuata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. oppure, ove questo manchi, al Sindaco) tramite consegna dell'apposito modulo. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali ovvero dal momento in cui l'immobile diventa di fatto disponibile (e non del momento dell'accordo o della firma del contratto); in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

In tempi recenti sono state introdotte alcune innovazioni alla normativa vigente. La prima con il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale") il quale all'art. 3 prevede che "fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del Decreto Legge 59/78". Tale disposizione e il relativo regime di tassazione facoltativo (cd. "cedolare secca") è riservata alle persone fisiche, rimanendo escluse le società di persone, le società di capitali nonchè gli enti commerciali e non commerciali.

La seconda novità è contenuta nell'art. 5 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 (convertito il Legge 12.07.2011 n. 106), dove è previsto un analogo assorbimento nei contratti di compravendita immobiliare: "La registrazione dei contratti di compravendita assorbe l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza".

A fronte delle novità legislative sopra indicate, l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato permane esclusivamente per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti o professioni.

Una disciplina analoga è quella prevista per cittadini extracomunitari dall'art. 7 del D.Lgs. 286/98 il quale recita:"Chiunque, a qualunque titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero od apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici ood urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S.".

 

A chi rivolgersi per avere informazioni

Settore Polizia Locale - Servizio Tutela Ambientale  tel. 0331 526.273 e-mail polizia.municipale@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.

 

A chi fa capo il procedimento

Tel. 0331 526.214 e-mail francesco.nicastro@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: Comandante dott. Francesco Nicastro.

 

Cosa occorre

La comunicazione relativa al caso in specie (se cioè cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità di un cittadino extracomunitario) deve essere redatta in carta libera tramite l'apposito modulo e consegnata all'ufficio Protocollo del Comune (in caso di chiusura, al Comando). La consegna può avvenire anche per posta ordinaria, per fax e via PEC.

Alla dichiarazione di ospitalità per cittadino extracomunitario deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia della carta di identità del cedente;
  • nel caso di cessione a cittadino extracomunitario, fotocopia dle permesso di soggiorno non scaduto oppure fotocopia di tutte le pagine scritte e timbrate del passaporto con la fotocopia della ricevuta del versamento effettuato per la richiesta del permesso di soggiorno;
  • fotocopia dell'eventuale contratto di compravendita / locazione / assunzione.

Per chiarimenti sulla copmilazione si invita a prendere contatto con il Comando negli orari sopra indicati.

 

Nota bene

  • La legge stabilisce che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
  • La comunicazione riguarda ogni tipo di fabbricato a qualunque uso destinato: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
  • In materia di cessione a cittadino extracomunitario, la Legge 125/98, ha introdotto il comma 5bis all'art. 12 del D.Lgs. 286/98 che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. Alla condanna segue la confisca dell'immobile.
 

Riferimenti normativi

Moduli