In caso di sanzione per un'infrazione accertata al Codice della Stada, il cittadino può provvedere al pagamento entro 60 giorni oppure ricorrere, entro lo stesso termine, al Prefetto o al Giudice di Pace qualora ritenga la sanzione illegittima o ingiusta.
il pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni che decorre dalla data del'infrazione (se l'atto viene verbalizzato al momento) oppure dalla notifica (se il verbale viene inviato a casa del sanzionato): in quest'ultimo caso, alla sanzione amministrativa si aggiungono le spese di notifica dell'atto. Inoltre, se la multa viene pagata entro 5 giorni solari dalla contestazione o notifica, l'importo della sanzione è decurtato del 30% (nel verbale sono infatti presenti due bollettini postali premarcati: uno con l'importo complessivo della sanzione l'altro con la decurtazione).
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Amministrativa tel. 0331 526.273 e-mail polizia.municipale@comune.castellanza.va.it. Orari di apertura al pubblico: vai alla pagina. Data l'articolazione in turni degli orari di servizio, qualora fosse necessario ottenere ulteriori chiarimenti si consiglia di prendere appuntamento con il responsabile del procedimento.
Tel. 0331 526.244 (segreteria di settore) e-mail polizia.municipale@comune.castellanza.va.it
Responsabile del procedimento: Comandante dott. Francesco Nicastro
L'iter per presentare un ricorso è il seguente:
Se la sanzione viene recapitata a casa tramite raccomandata r/r, le spese comunali di accertamento e notifica ammontano a € 14,50.
Dal 2010 le spese di istruttoria per la presentazione dei ricorsi, da corrispondere alla Prefettura o al tribunale a seconda dei casi, sono le seguenti:
Come illustrato sopra, i tempi per il pagamento, così come per il ricorso, sono di 60 giorni dalla data dell'infrazione / della notifica; se il pagamento avviene entro 5 giorni solari (sempre dall'infrazione / notifica), l'importo della sanzione è ridotto del 30%.
Ricorsi inoltrati al Prefetto
Se il ricorso viene accolto, il Prefetto emette il provvedimento di archiviazione. Altrimenti, entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso viene emessa un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della metà del massimo edittale (cioè l'importo massimo stabilito) della sanzione. Tale importo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla notifica, che a sua volta deve pervenire entro 150 giorni dall'ordinanza. Contro tale provvedimento è possibile presentare un ulteriore ricorso al Giudice di Pace.
Ricorsi inoltrati al Giudice di Pace
Viene fissata l'udienza per la discussione della causa, alla quale il ricorrente è obbligato a presenziare personalmente o assistito da un avvocato, pena rigetto del ricorso. Può essere determinata la sospensione o meno del procedimento. In occasione dell'udienza il Giudice di Pace decide se annullare il verbale accogliendo il ricorso, ovvero se confermare il verbale rigettandolo. In quest'ultimo caso il Giudice di Pace può decidere di applicare una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo edittale. La sentenza è appellabile presso il Tribunale di Busto Arsizio ovvero ricorribile alla Corte di Cassazione. Se il ricorso viene rigettato, il pagamento deve essere effettuato secondo i criteri indicati nel verbale tenendo conto che, nel caso di sospensione dei termini del procedimento, il periodo per il pagamento della sanzione originaria si considera sommando i giorni compresi tra la notifica/contestazione del verbale e l'emissione del provvedimento di sospensione a quelli successivi al deposito della sentenza (o alla lettura del dispositivo se il ricorrente è presente all'udienza).