Rif. normativo Art. 37 D. Lgs. n. 33/2013
Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., (Codice dei Contratti Pubblici) deve essere predisposto il programma biennale degli affidamenti di servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’ai sensi dell’art. 37 e dell’allegato I.5 del D. lgs. n. 36 del 31/03/2023 deve essere predisposto il programma triennale degli affidamenti di servizi e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ad € 140.000,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’ai sensi dell’art. 37 e dell’allegato I.5 del D. lgs. n. 36 del 31/03/2023 deve essere predisposto il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024