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In base al dettato del D.Lgs. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche, i Comuni hanno facoltà di applicare un'addizionale non eccedente lo 0,8% all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). L'addizionale è dovuta al Comune dove il contribuente ha il proprio domicilio fiscale e viene riscossa dal sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi viene calcolata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il comune di Castellanza si è dotato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2012 di un Regolamento che disciplina l'esazione dell'imposta. Con deliberazione di C.C. n. 3 del 21.03.2022, il Comune di Castellanza ha rivisto le aliquote di compartecipazione del’addizionale comunale all’IRPEF, stabilendo un'aliquota unica in misura pari al 0,80% .
L’addizionale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di € 15.000,00.= rispetto alla precedente quantificata in Euro 7.500,00.=
Ulteriori informazioni sull'addizionale Irpef si possono trovare sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (clicca qui), dove si possono trovare anche le aliquote applicate in tutti i comuni d'Italia (clicca qui).
In caso di errato versamento le domande di rimborso devono essere presentate direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità sono indicate sul sito dell'Agenzia (clicca qui).
In allegato la deliberazione C.C. n. 3 del 21.03.2022