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Secondo quanto stabilito dalla Legge, ogni cittadino appartenente ad uno stato membro dell'unione europea ha diritto di circolare liberamente e di soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi semplicemente con un documento di identità rilasciato dal proprio paese senza ulteriori formalità. Nel caso in cui invece un cittadino comunitario intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, è obbligatorio procedere all'iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall'ingresso oppure in ogni caso trascorsi i tre mesi dall'ingresso.
Il diritto di soggiorno per più di tre mesi e la conseguente iscrizione anagrafica si ottiene quando il cittadino:
La richiesta di iscrizione anagrafica avviene compilando il modulo di dichiarazione di residenza (vedi iscrizione anagrafica / cambio di residenza in tempo reale), a cui andrà allegata la documentazione prevista (vai alla modulistica: Allegato B).
Il diritto al soggiorno per più di tre mesi si mantiene fino a quando permangono le condizioni sopra indicate oppure, in mancanza di esse, il cittadino dell'Unione non diventi un onere eccessivo per l'assistenza sociale.
I cittadini residenti possono richiedere un'attestazione di iscrizione anagrafica ovvero di riconoscimento dei diritto di soggiorno; nel caso in cui il soggiorno duri da più di cinque anni, il cittadino ha diritto a richiedere l'attestazione di soggiorno permanente.
IL SOGGIORNO PERMANENTE
Il cittadino europeo ha soggiornato in modo continuativo per 5 anni sul territorio italiano nel rispetto delle condizioni previste per l'iscrizione anagrafica, può richiedere l'attestazione di soggiorno permanente non più vincolato all'osservanza dei requisiti. Per avere l'attestazione è necessario dimostrare la propria presenza in Italia per il periodo minimo indicato alle condizioni previste dalla legge (lavoro, studio, autonomia economiche, ricongiungimento familiare). La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che:
La continuità è interrotta per coloro che risultino destinatari di provvedimento di allontanamento; il diritto di soggiorno di perde inoltre qualora l''assenza dal territorio nazionale sia di durata superiore a due anni consecutivi.
Ufficio Anagrafe - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
Contatti: tel 0331 526.203, fax 0331 526.294, e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Tel. 0331 526.224 e-mail r.cassani@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Raffaella Cassani.
Per ottenere l'attestazione di iscrizione anagrafica oppure, se ricorre i lcaso, l'attestazione di soggiorno permanente, è necessario compilare l'apposito modulo in bollo. In entrambi i casi il richiedente, al momento del ritiro, dovrà cnonegnare un'ulteriore marca da bollo da apporre sull'attestazione.
Alla domanda di attestazione di iscrizione anagrafica andrà allegata la documentazione del caso e indicata nell'allegato B della pratica di cambio di residenza (vedi anche in fondo pagina), mentre a quella di attestazione di soggiorno permanente, tutta la documentazione atta a comprovare la continuità del soggiorno.
Oltre alle marche da bollo, i diritti di segreteria di entrambe le attestazioni sono di € 0,52 da pagare allo sportello.
Il tempo previsto dalla legge è di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
La legge prevede delle deroghe per l'attestazione di soggiorno permanente qualora non siano rispettati i termini previsti in casi particolari determinati da età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente ecc. E' innoltre prevista la possibilità di maturare il diritto al soggiorno permanente anche prima dei cinque anni (es. familiare di un cittadino dell'Unione che ha goduto del diritto, di un cittadino deceduto ecc); per i casi particolari si invita a prendere contatto con l'ufficio ai numeri sopra indicati.