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La Legge n. 76 del 20.05.2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili e le convivenze di fatto. Le prime sono disciplinate dai commi da 1 a 35 e dal DPR n. 144 del 23.07.2016 e consistono una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" tra persone maggiorenni dello stesso sesso", mentre le seconde (disciplinate dai commi da 35 e segg. della L 76/2016) si istituiscono "tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con atre persone".
Le convivenze di fatto danno alle persone conviventi alcuni diritti di assistenza morale ma anche materiale e patrimoniale, nel caso in cui siano stati sottoscritti dei patti di convivenza. Rientrano tra i diritti previsti dalla legge:
Oltre ai diritti sopra elencati, la legge stabilise la facoltà per i conviventi di sottoscrivere dei contratti di convivenza con cui disciplinare i rapporti patrimoniali in relazione alla vita in comune. Il contratto deve essere redatto, pena nullità, in forma scritta con atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità versi terzi e per il rilascio della cerificaizione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso entro 10 giorni al comune di residenza dal notaio o dall'avvocato che lo ha redatto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni.
Ufficio Anagrafe - orari di apertura al pubblico: vai alla pagina.
contatti: fax 0331 526.294 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Tel. 0331 526.208 e-mail demografici@comune.castellanza.va.it.
Responsabile del procedimento: sig.ra Raffaella Cassani.
E' necessario presentare l'apposita dichiarazione compilando il modulo allegato. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i conviventi, che devono allegare anche la fotocopia di un documento di identità valido.
La dichiarazione può essere presentata:
La sottosrizione puà avvenire anche tramite firma elettronica o firma digitale qualificata e inviata in forma telematica con le copie digitali dei documenti di identità dei dichiaranti.
Una volta ricevuta la dichiarazione, l'ufficio Anagrafe procederà entro due giorni alla sua registrazione con decorrenza dalla data di presentazione, riservandosi di effettuare le verifiche dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza (comma 36 L. 76/2016). Se nei successivi 45 giorni l'ufficio non comunicherà la mancanza di eventuali requisiti mancanti, la registrazione è da intendersi confermata; in caso contrario, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 relativa al preavviso di rigetto di una richiesta, i conviventi hanno 10 giorni di tempo per integrare o correggere le dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione di convivenza non comporta costi.
La registrazione della dichiarazione avviene entro due giorni dalla presentazione: da quel momento è possibile richiedere il rilascio della certificazione attestante la convivenza.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La dichiarazione di cessazione della convivenza deve essere presentata compilando il modulo allegato.
Analogamente, il contratto di convivenza si risolve in uno dei seguenti casi:
La risoluzione del contratto deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale di anagrafe per l'aggiornamento della registrazione anagrafica.