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Nella giornata di Sabato 11 Aprile 2020 Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza n. 528 " ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19"
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive:
2. Commercio al dettaglio
Si richiama quanto previsto nelle ordinanze regionali 521 e 522
3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
4. Altre attività economiche: si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020, con le eccezioni indicate nelle ordinanze rwegionali 521 e 522;
5. Pubbliche amministrazioni: per le pubbliche amministrazioni si raccomanda di adottare ed osservare per il personale che presti servizio in presenza forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili; sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti; adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani; la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici); qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Le disposizioni previste nell'ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020 producono effetto dal 14.04.2020 al 03.05.2020
In allegato l'ordinanza