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Con l'ordinanza 537 del 30.04.2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19” Regione Lombardia ha adottato misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal DPCM del 26 aprtile 2020 in considerazione del dato epidemiologico regionale di gran lunga superiore al dato nazionale e per i garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. Commercio al dettaglio
3. Altre attività economiche
Le disposizioni dell'ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020 producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020
In allegato l'ordinanza