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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”

 

1. OBIETTIVI

Regione Lombardia e il Comune di Solbiate Olona, nell’ambito del progetto “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” intendono, con il presente bando, favorire la ripartenza delle attività economiche ed i servizi a utenti e visitatori e l’avvio di nuove attività nei Comuni del Distretto del Commercio “Medio Olona”, avendo particolare attenzione alla necessità, da un lato, di garantire diversi e più alti standard di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei consumatori, dall’altro, di adottare modalità alternative di organizzazione delle vendite (anche attraverso strumenti innovativi e digitali) che tengano conto del mutato contesto in cui le imprese si troveranno ad operare.

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole o medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato (singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese), localizzate all’interno del Distretto del Commercio “Medio Olona”, il cui perimetro coincide con l’intero territorio dei comuni di Solbiate Olona, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona.
Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
  • 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
  • 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
 

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

  • Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
  • Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
  • Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
  • Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
  • Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
  • Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.;
  • Con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

  • Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
  • Avviare, prima della presentazione della domanda di contributo, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.
Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
I soggetti privati beneficiari finali del contributo regionale, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a€ 100.000,00 stanziate da Regione Lombardia.
Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nel dettaglio ai successivi punti 7 e 8 del presente bando.

 

5. TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso con procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
L’aiuto è concesso come agevolazione afondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.
Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 1.000 (Euro mille/00).
Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

 

6. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

  • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
  • Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
  • Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti.
  • Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
  • (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
  5. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
  • (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);
  • (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

 

7. INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
  •  Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato;
  • Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
  • Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
  • Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno interessare un’unità locale localizzata all’interno del perimetro del territorio del Distretto del Commercio.

 

8. SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):
A.    Spese in conto capitale:

  • Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
  • Installazione o ammodernamento di impianti;
  • Arredi e strutture temporanee;
  • Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
  • Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;
  • Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc..

B.    Spese di parte corrente:

  • Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
  • Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
  • Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
  • Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
  • Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
  • Spese per eventi e animazione;
  • Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
  • Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
  • Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa
 

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
L’investimento minimo ammissibile è di 500 euro.
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorranoa partire dalla data del 5 maggio 2020 alla data di presentazione della domanda di contributo. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.
Si precisa che le spese dovranno:

  • Essere intestate al soggetto beneficiario;
  • Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione;
  • Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
  • Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
  • Riportare sui giustificativi di spesa, ladicitura “Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando da parte del Comune di Solbiate Olona, è necessario compilare l’Allegato C - Dichiarazione per fatture senza dicitura emesse prima dell’emanazione del bando da parte del Comune di Solbiate Olona

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

 

9. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

  • Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
  • Le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
  • I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
  • Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
  • Le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
  • Le spese per l’installazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito;
  • Le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
  • Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
  • I lavori in economia;
  • Le spese per il personale;
  • Qualsiasi forma di autofatturazione;
  • Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all’intervento.


È fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Solbiate Olona o dai siti degli altri Comuni del Distretto del Commercio.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 7 settembre 2020 fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2020.
La domanda (Allegato A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da:

  1. Copia carta d’identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
  2. Tutti i giustificativi di spesa quietanzati e i documenti che ne attestino l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.
  3. Allegato B per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando da parte del Comune di Solbiate Olona
 

Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it indicando come oggetto “Bando Distretti del Commercio – Domanda di contributo”.
Farà fede quale data di ricevimento, l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Solbiate Olona.
Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente l’ultima domanda in ordine di protocollo di registrazione del Comune di Solbiate Olona, e tutte le domande precedenti verranno automaticamente annullate.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

 

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L’istruttoria delle domande di partecipazione al presente bando viene realizzata con una procedura automatica secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le domande saranno verificate in base alla regolarità formale, alla completezza della documentazione allegata, al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, alla compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate ai punti 7, 8 e 9, al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.
L’istruttoria sarà svolta entro il 30 ottobre 2020. Il Comune di Solbiate Olona si riserva la facoltà di richiedere mediante PEC i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari. I termini per la risposta specificati nella richiesta non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.
Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell’istruttoria, il Responsabile di Procedimento comunica agli interessati, in caso di esito positivo, la concessione del contributo oppure, in caso di esito negativo, l’esclusione dal beneficio.

A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.

 

12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.
Il Comune di Solbiate Olona effettuerà l’erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

 

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

  • ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
  • assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
  • fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  • non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto presentato;
  • mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
  • non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
  • conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
  • assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
  • accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.
 

14. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

  1. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l’investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso a contributo;
  2. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
  3. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
  4. si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell’investimento dandone comunicazione al Comune di Solbiate Olona mediante raccomandata o PEC.
 

In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

 

15. ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Solbiate Olona, oltre che Regione Lombardia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l’effettiva fruizione dei servizi e l’effettivo acquisto dei beni oggetto dell’agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente  bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli “de minimis”, la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

 

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dal bando di Regione Lombardia «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» (ex D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401) e delle seguenti normative:
Normativa dell’Unione Europea

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all’Allegato 1 “Definizione di PMI”;
  • Comunicazione C (2020) 1863 final della Commissione del 19 marzo 2020 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.

Normativa nazionale:

  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”.

Normativa regionale:

  • Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i.;
  • Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;
  • Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397 “Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999”;
  • Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833 “Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009”;
  • Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”.
 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Solbiate Olona – Ufficio Tecnico Manutentivo - Opere Pubbliche - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente - SUAP – Arch. Luca Antonini.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Manutentivo - Opere Pubbliche - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente - SUAP
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando il Servizio Assistenza sul Bando all’indirizzo email: didmedioolona@gmail.com

 

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale di Solbiate Olona. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
L’Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali: tutte le informazioni in merito sono pubblicate sul sito del Comune – https://www.comune.solbiateolona.va.it/

 

19. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Solbiate Olona - https://www.comune.solbiateolona.va.it/

 

ELENCO ALLEGATI

 

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Periodo validità spese
Dal 5 maggio 2020 alla data di presentazione della domanda di contributo
Periodo di presentazione delle domande
Dal 7 settembre 2020 fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2020
Istruttoria domande
Entro il 30 ottobre 2020
Liquidazione del contributo
Entro il 31 dicembre 2020
 

Il Responsabile del servizio
Arch. Luca Antonini