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Riferimento normativo: art. 29 D.Lgs. n. 33/2013(comma sostituito dall'art. 8, comma 1, Legge 89/2014 , successivamente modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 97/2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Come stabilito dalla normativa, in questa sezione, alla voce "Bilanci", sono disponibili in formato pdf i documenti dei Conti Consuntivi, dei Bilanci Pluriennali e dei Bilanci di Previsione a partire dal 2008.