1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
testata per la stampa della pagina

Contenuto della pagina

Obbligo di bonifica dell'amianto

 

Regione Lombardia ha approvato una normativa (Legge Regionale 17/2003) che prevede l’adozione di piani di risanamento, bonifica e smaltimento dell’amianto per salvaguardare l’ambiente e soprattutto la salute dell’uomo.
L’amianto, particolarmente usato in edilizia (si può trovare in lastre per le coperture di tetti, tettoie, garage, ecc   oppure in pannelli per le

Fibra di amianto
 

controsoffittature, canne fumarie, tubazioni, intonaci, coibentazioni di tubi per il riscaldamento e centrali termiche, isolanti termici/acustici, pavimenti in linoleum - vinilamianto, ecc), è nocivo per la salute dell’uomo: le fibre di amianto che si staccano dai manufatti, infatti, si disperdono nell’ambiente e, se inalate, producono danni all’apparato respiratorio, come il carcinoma polmonare, l’asbestosi, il carcinoma laringeo e il mesotelioma.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di Regione Lombardia, pubblicato il 15/01/2006 pianificava la progressiva eliminazione dell’amianto e si proponeva nell’arco di dieci anni di eliminare l’amianto dal territorio regionale.
Per raggiungere questo obiettivo il primo passo era il censimento delle strutture e degli edifici che contengono amianto, attraverso l’autonotifica, che doveva essere compilata da parte dei proprietari con il Modello NA/1 da inviare all’ASL della Provincia. Il censimento aveva come scopo stabilire in quali edifici, costruiti prima del 1994 – anno in cuil’utilizzo dell’amianto è stato vietato per legge – fossero presenti manufatti in amianto e valutarne lo stato di degrado secondo i criteri previsti dal PRAL, procedendo, sulla base dello stato di conservazione, ad individuare gli interventi successivi.
La normativa vigente prevede che i proprietari di manufatti contenenti amianto, che non hanno presentato il censimento all’ASL entro il 31/01/2013, sono passibili di sanzione da € 100,00 a € 1.500,00.
Il termine del 16 gennaio 2016, indicato dal PRAL, come termine del programma decennale per rimuovere l’amianto, non è tuttavia perentorio per i cittadini, che devono però provvedere a valutare l’indice di degrado dei manufatti in amianto e procedere alla bonifica secondo le indicazioni dell’indice di degrado.
La bonifica dell’amianto presente nei manufatti in edilizia deve essere effettuata nel rispetto di specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Tre sono le tipologie di bonifica previste:

  1. la Rimozione  di coperture e materiali in amianto che deve essere effettuata da un’apposita impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Categoria 10) che predisporrà uno specifico piano di lavoro da notificare all’ASL. L’attività dirimozione deve essere, infatti, effettuata adottando tutte le misure di protezione e prevenzione poste a sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente esterno. L’impresa deve, inoltre, provvedere all’espletamento delle procedure amministrative per il trasporto e lo smaltimento dei manufatti.
  2. l’Incapsulamento, ovvero il trattamento dei manufatti con appositi prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre;
  3. il Confinamento, ovvero la messa in sicurezza del manufatto, con la separazione dell’amianto dai locali abitativi con barriere a tenuta e con la sovra copertura dell’amianto con un nuovo manto dicopertura.

Si fa presente che per poter procedere agliinterventi di rimozione e di confinamento occorre presentare apposita pratica edilizia presso gli uffici comunali.
La rimozione delle strutture in amianto è sicuramente la soluzione ottimale e consente di accedere alle agevolazioni fiscali previste per le manutenzioni straordinarie recuperando il 50% della spesa, o quelle previste per il contenimento dei consumi energetici, recuperando il 65% sul totale delle spese per i lavori.
Nel caso non si effettuasse la rimozione del manufatto rimane comunque l’obbligo da parte dei proprietari delle strutture di far eseguire da tecnico abilitato ogni 2 anni la valutazione dell’indice didegrado.
Il Comune di Castellanza, al fine di incentivare gli interventidi rimozione, garantendo condizioni economiche vantaggiose a favore dicittadini e imprese, ha stipulato apposita convenzione a seguito di un’indaginedi mercato sulla base dei questionari e dei criteri previsti dalla RegioneLombardia. La società individuata è NON SOLO AMIANTO soc. cooperativa con sedea Legnano. Gli interventi di rimozione dei manufatti in amianto saranno eseguitiai prezzi individuati nella convenzione, che prevede:

  1. la rimozione dell’amianto al costo forfettario omnicomprensivo di € 350,00 + IVA per superfici fino a 15 mq ed un costo di 10 € mq. + IVA per i mq. eccedenti;
  2. la possibilità di effettuare la valutazione dell’indice di degrado al costo di € 250,00+ IVA al fine di definire la tempistica dell’intervento di rimozione esmaltimento.

Si precisa che l’onere finanziario sarà totalmente a carico del privato e che la responsabilità per la corretta esecuzione dell’intervento ricade unicamente sull’operatore incaricato.

Per informazioni:
NON SOLO AMIANTO n. verde 0331.519718 dalle 9.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Ufficio Ecologia - tel. 0331526213/217 - e-mail: ecologia@comune.castellanza.va.itwww.comune.castellanza.va.it

In allegato il volantino della società NON SOLO AMIANTO e la convenzione sottoscritta dal Comune di Castellanza