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Rif. normativo Art. 23 del D. Lgs n. 33/2013
Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016
A seguito del bando per la Nomina dei rappresentanti del Comune di Castelllanza presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, con scadenza 16 Luglio 2016, che indicava i requisiti per la presentazione di istanze, l'Amministrazione Comunale ha individuato i propri rappresentanti.
In allegato il bando e i provvedimenti di nomina.
A seguito del bando per la Nomina dei rappresentanti del Comune di Castelllanza presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, con scadenza 10 novembre 2021, che indicava i requisiti per la presentazione di istanze, l'Amministrazione Comunale ha individuato i propri rappresentanti.
In allegato il bando e i provvedimenti di nomina.