L’Albo dei Giudici Popolari, istituito ai sensi della Legge 10/4/1951 n. 287, è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire la posizione di giudice popolare presso la Corte D’Assise di primo e di secondo grado.
Tali giudici sono chiamati a comporre, a seguito di estrazione a sorte, il Collegio giudicante della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, per una precisa prescrizione della Costituzione (art. 102, terzo comma), che prevede espressamente forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
Ogni due anni, negli anni dispari, i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
- della Corte d’assise
- della Corte d’assise d’appello
Un’apposita Commissione Comunale procede all’aggiornamento degli Albi, con l’iscrizione dei cittadini che hanno i requisiti di legge e con la cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti richiesti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio per le successive verifiche.
Aggiornamento degli elenchi:
- Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. La domanda deve essere trasmessa entro il 31 luglio;
- entro il mese di agosto la Commissione Comunale per l’aggiornamento Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello provvede ai relativi aggiornamenti;
- entro il 10 settembre gli aggiornamenti sono trasmessi al Presidente del Tribunale;
- dal 15 al 30 settembre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- entro il 15 novembre, gli elenchi approvati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
- entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le indebite iscrizioni e le cancellazioni;
- entro lo stesso termine di cui al punto precedente gli aggiornamenti sono restituiti al Tribunale per la definitiva approvazione.