La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindacoo e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Come previsto dallo Statuto in caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.
Possono essere nominati assessori cittadini/e anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che condividano il programma politico amministrativo e riscuotano la fiducia del Sindaco.