Descrizione
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile (art.1 D.P.R. 396/2000). Ufficiali dello stato civile sono il sindaco e i dipendenti del comune, ai quali siano state delegate le relative funzioni. Tali funzioni sono di competenza statale e sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
Gli atti dello stato civile sono predisposti in base ad apposite formule, approvate con decreto del Ministro dell'Interno e rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti/eventi influenti sullo stato delle persone che si verificano nel territorio comunale.
Tali atti sono raccolti nei registri di stato civile di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte. In tali registri si procede all'iscrizione degli atti recanti le dichiarazioni rese all'ufficiale di stato civile, nonché alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali e alle annotazioni di modifica di tali atti.
Gli atti di stato civile sono pubblici (art.450 del codice civile) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio di estratti e i certificati.
Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni, ovvero per copia integrale; in quest’ultimo caso, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art.451 c.c.).