Descrizione
Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della AST dell'Insubria ha sottolineato l’importanza dell’effettuazione di piani di disinfestazione in risposta alle arbovirosi, come misura più efficace per prevenire il diffondersi di malattie virali, quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile, malattie trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere “Aedes” (zanzara tigre) e del genere “Culex” (zanzara comune).
Come indicato nell'ordinanza n. 44 del 21.05.2026, il Comune di Castellanza sottolinea come l’intervento principale per la prevenzione di malattie virali trasmesse dalle zanzare sia la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare: ciò rende necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.
Il Comune di Castellanza provvederà ad effettuare direttamente trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche. Gli interventi adulticidi saranno limitati e mirati in presenza di elevate concentrazioni di zanzare e di manifestazioni con elevato numero di persone presenti e saranno valutati di volta in volta.
Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio comunale è presente una popolazione significativa di questo insetto, l'ordinanza n. 44 del 21.05.2026 mantiene la sua efficacia temporale fino al 31 ottobre 2026, osservando con particolare attenzione gli scostamenti termici indotti dal cambiamento climatico.
L'ordinanza n. 44/2026 dispone pertanto di:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
- a tutti i conduttori di orti, di:
eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua; - all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.
L'ordinanza 44/2026 dispone di indicazione più dettagliate per:
- i proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero
- i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale;
- i responsabili dei cantieri.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza 44/2026, che si allega, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose