Accesso civico semplice
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Amministrazione Trasparente e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della Trasparenza.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT).
L’accesso civico semplice è gratuito, salvo la copertura dei costi effettivamente sostenuti per l’eventuale riproduzione su supporto materiale.