Rif. normativo Art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013

Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)


In questa sezione sono pubblicati i recapiti  degli uffici comunali responsabili per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35, c. 3, lett. a) D.lgs. 33/2013).

Ogni ufficio comunale è responsabile di tali attività nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.


Certificazioni

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito che a partire dal 1^ gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile solo nei rapporti tra privati, mentre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.

I certificati anagrafici, di stato civile o altri rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, se destinati a un ente pubblico, devono essere sostituiti da autocertificazione resa direttamente al funzionario dell’Amministrazione richiedente.
I certificati anagrafici possono altresì essere scariati on line in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello accedendo al portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/ 
Possono essere scaricati i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita
Anagrafico di matrimonio
di Cittadinanza
di Esistenza in vita
di Residenza
di Residenza AIRE
di Stato civile
di Stato di famiglia
di Stato di famiglia e di stato civile
di Residenza in convivenza
di Stato di famiglia AIRE
di Stato di famiglia con rapporti di parentela
di Stato Libero
Anagrafico di Unione Civile
di Contratto di Convivenza

 


Pagina aggiornata il Mon Jun 15 11:35:00 CEST 2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri