Personale non a tempo indeterminato

Rif. normativo Art. 17 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 97/2016
Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


Allegato

Ultimo aggiornamento

21/10/2024, 09:22

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